Valutazione rischio emergenza coronavirus

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Cosa è necessario fare? Indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro

Durante il periodo di emergenza COVID-19, che ha visto il susseguirsi di diversi decreti, protocolli e linee guida da parte degli organi di competenza, sulla gestione e il contrasto della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro, è utile e fondamentale chiarire alcuni adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza per tutte quelle attività non sospese, e rientranti perciò nell’Allegato I del DPCM 22 marzo 2020.

Premesso che la questione risulta essere molto difficile e delicata, proprio perché riferita ad un momento emergenziale, è inconfutabile che ci troviamo di fronte ad un’emergenza riconducibile nell’ambito del rischio biologico nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del rischio lavorativo proprio di ciascuna attività.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una esposizione dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa, in questo caso però, ad esclusione degli ambienti di lavoro sanitari, postazione front-office e interazione diretta con il pubblico (i quali avendo un rischio di natura professionale  hanno già integrato la valutazione del rischio biologico  a fronte del nuovo Covid-19) come può un Datore di lavoro valutare con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio biologico da Covid-19? Essendo peraltro una situazione non riconducibile all’attività lavorativa, ma che si concretizza in una situazione che può avere conseguenza sui lavoratori per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro stesso?

Per rispondere a questa domanda ci viene incontro un chiarimento da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 89 del 13 marzo 2020, che tratta appunto gli adempimenti datoriali in materia di salute e sicurezza durante questa emergenza. La linea adottata dal INL è quella di non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione, (escludendo sempre il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, di font-office, ecc.), in quanto le azioni che può mettere in atto un datore di lavoro sono assai limitate rispetto alle misure di contenimento, prevenzione e comportamentali messe in campo oggi, dal Governo, dalle Regioni dai Prefetti e dai Sindaci.

Citando sempre la nota di chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la quale continua: “Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche

dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale,

redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato –assicurando al personale anche adeguati DPI”.

Anche Il Decreto legislativo 81/2008, precisamente l’art.29 comma 3, aveva preso in considerazione l’aggiornamento del Documento valutazione rischi, stabilendo che la valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della riorganizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

In conclusione possiamo dire che in tutte quelle attività che, causa coronavirus, hanno dovuto riorganizzare in modo significativo il proprio ciclo produttivo, si ritiene necessario aggiornare il Documento valutazione dei Rischi, tenendo conto dei possibili rischi conseguenti la rimodulazione del piano di lavoro (cambio modalità di lavoro, mansione, postazione, ecc..) integrando in più le misure per contrastare la propagazione e del virus nell’ambiente di lavoro.

Per le altre attività, laddove non ci sia un evidente e significativa modifica del ciclo produttivo dei piani di lavoro, e la comprovata assenza di nuovi rischi per i lavoratori dovuti al possibile rimodulazione dell’attività, non si ritiene necessario quindi aggiornare il DVR, tuttavia si dovranno attivare procedure per il contrasto della diffusione del virus nell’ambiente di lavoro seguendo e recependo il protocollo condiviso di regolamentazione del 14/03/2020, mettendo in atto piani di intervento basati sul contesto aziendale.

Il testo integrale della nota n. 89 del 13 marzo 2020 del’ Ispettorato Nazionale del lavoro è scaricabile qui.

Eleonora Gobbi– Manager area Sicurezza e Igiene sui luoghi di Lavoro.