COVID-19 nei cantieri edili

COVID-19 nei cantieri edili

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Linee guida del Mit e ruolo del Coordinatore

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1 aprile 2020, si estendono fino al 13 aprile tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19 già presenti nel decreto “Chiudi Italia” del 22 marzo 2020.

Contestualmente all’uscita del decreto, Il Presidente del Consiglio Conte affermava: “Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale”, come riportato infatti nell’allegato I del DPCM del 22 marzo 2020, elencando le attività produttive consentite durante l’emergenza di Coronavirus.

Da quanto riportato dunque dal DPCM 22 marzo 2020, poi trasformato in Decreto legge 25 marzo 2020, n°19, (GU Serie generale n.80 del 26/03/2020) i cantieri sono sospesi, fatto salvo condizioni di necessità, lasciando però l’area di cantiere e tutte le macchine in modalità sicura.

Con la modifica dell’elenco dei codici riportato nell’allegato I, si evince che le attività di Costruzione edifici (Codice Ateco 41) e quindi tutte le attività conseguenti, come, demolizione e preparazione del cantiere edile (Codice Ateco 43.1), completamento e finitura edifici (codice Ateco 43.3) e altri lavori specializzanti di costruzione (codice Ateco 43.9), sono sospesi fino al 13 aprile.

Rimangono esclusi dall’elenco dell’allegato I, e quindi dalla sospensione, i lavori di Ingegneria Civile (Codice Ateco 42) all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni e le costruzioni di opere idrauliche.

In merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Mit (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)  ha pubblicato il protocollo condiviso per la regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili. Il documento è stato condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.

Oltre al protocollo del 14 marzo 2020 per tutti gli ambienti di lavoro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto opportuno definire ulteriori misure nel comparto edile, emanando linee guida per la sicurezza nei cantieri edili, con indicazioni finalizzate a incrementare l’efficacia di contenimento Covid-19.

Le indicazioni del Mit, per un’attività di cantiere non sospesa, raccomandano, comunque:

  • Il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere;
  • l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
  • la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
  • l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • la massima limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere;
  • l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Ruolo del Coordinatore 

Il Coordinatore in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori di cantiere, figura apicale che troviamo nel Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008, ha un ruolo fondamentale nell’affiancare e, coordinare appunto, il Committente e i Datori di lavoro delle imprese esecutrici durante questa emergenza, definendo tutte le misure anti-contagio da attuare in cantiere.

Nel caso in cui, un ‘opera non sia sospesa, il Coordinatore deve:

  • adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i nuovi protocolli di contrasto e contenimento del virus nei luoghi di lavoro, e soprattutto verificare che le profilassi anti-contagio siano concretamente applicabili nello specifico cantiere.
  • inviare il PSC all’impresa al Committente, all’impresa affidataria, che provvederà ad inviarlo alle imprese esecutrici

Nel caso in cui le misure anti-contagio non siano concretamente applicabili, il Coordinatore dovrà informare il Committente dell’obbligo di sospensione delle fasi, sotto fasi di lavoro, o di sospensione dell’intero cantiere. Inoltre il Coordinatore dovrà redigere specifico verbale di sopralluogo da inviare a tutti i soggetti interessati, con la costatazione dell’avvenuta messa in sicurezza del cantiere con le adeguate misure anti-contagio e indicare come la riapertura del cantiere sarà soggetta all’evolversi della situazione emergenziale.

 La ripresa dei lavori dovrà essere consentita solo ed esclusivamente a seguito della redazione di nuovo verbale sottoscritto dal Coordinatore in Fase di esecuzione (CSE)

Il testo completo delle Linee guida del Mit per il contenimento del Covid-19 nei cantieri edili è scaricabile qui

Gabriele Bragaglia – Manager area Sicurezza e Igiene sui luoghi di Lavoro.